Accesso civico
Cos’è l’accesso civico
L’accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Si distingue in:
- Accesso civico semplice che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
Cos’è l’accesso documentale
L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
- L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente.
PER LA CONSULTAZIONE DELLA MODULISTICA OCCORRE ACCEDERE ALLA SPECIFICA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”